Cos’è la super SCIA (o SCIA alternativa al permesso di costruire), a cosa serve e quando è obbligatoria

La Super SCIA (alternativa al permesso di costruire) è un titolo abilitativo edilizio che permette di realizzare interventi che altrimenti richiederebbero il permesso di costruire, ma con una procedura più snella. Introdotta dal Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. 380/2001), consente di avviare i lavori dopo la presentazione della segnalazione e il rispetto dei termini previsti, senza attendere il rilascio formale del permesso, purché la documentazione sia completa e l’intervento risulti conforme alle norme urbanistiche.
Normativa di riferimento
La disciplina della Super SCIA si fonda sull’articolo 23 del DPR 380/2001, che definisce i casi in cui è possibile utilizzare questo strumento in luogo del permesso di costruire. Una tappa fondamentale è stato il Decreto Legislativo 222/2016, noto come “SCIA 2”, che ha chiarito le procedure, individuato le tipologie di intervento ammesse e introdotto modulistica standardizzata. Negli anni successivi, ulteriori provvedimenti come il cosiddetto “Salva Casa” e le intese in Conferenza Unificata hanno semplificato e uniformato la documentazione, pur lasciando alle Regioni la possibilità di intervenire con norme integrative.
Differenza tra SCIA ordinaria e SCIA alternativa al permesso di costruire
La distinzione tra SCIA ordinaria e SCIA alternativa riguarda sia la tipologia di interventi sia la procedura:
la SCIA ordinaria è usata per lavori di entità minore, come manutenzione straordinaria o restauro conservativo, che non alterano la volumetria né la destinazione d’uso: i lavori possono iniziare subito dopo la presentazione della segnalazione, salvo successivi controlli da parte del Comune;
la Super SCIA, invece, è pensata per interventi più consistenti: ristrutturazioni pesanti, nuove costruzioni in attuazione di piani approvati, cambi di destinazione d’uso rilevanti. In questo caso occorre attendere 30 giorni prima di iniziare, periodo entro cui il Comune può sollevare osservazioni o bloccare l’intervento.
Interventi ammessi: quando si può usare la Super SCIA
L’articolo 23 del Testo Unico individua tre grandi categorie di intervento per le quali è possibile presentare la SCIA alternativa:
ristrutturazioni edilizie rilevanti, che portino a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente;
nuove costruzioni o ristrutturazioni urbanistiche regolate da piani attuativi o accordi negoziali che contengano precise prescrizioni volumetriche e costruttive approvate dal Comune;
nuove costruzioni in esecuzione diretta di strumenti urbanistici generali che contengano specifiche plano-volumetriche e tipologiche.
Le Regioni possono ampliare i casi ammissibili, ma rimangono esclusi gli interventi per cui il permesso di costruire è obbligatorio e non sussistono le condizioni di pianificazione richieste.
Chi può presentare la SCIA alternativa e a quale ufficio rivolgersi
La Super SCIA può essere presentata dal proprietario dell’immobile o da chi abbia titolo a intervenire, come l’usufruttuario o un delegato munito di procura. La pratica va depositata presso lo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) del Comune dove si trova l’immobile. In presenza di vincoli paesaggistici o ambientali, lo SUE acquisisce i pareri necessari di altri enti, come la Soprintendenza o l’ASL competente.
Modalità di presentazione della Super SCIA
La pratica di Super SCIA prevede:
la compilazione del modulo unificato regionale o comunale, indicando una data di inizio lavori non anteriore ai 30 giorni successivi;
una relazione tecnica obbligatoria e asseverata da un professionista abilitato (architetto, ingegnere o geometra) che attesti la conformità del progetto agli strumenti urbanistici, alle norme antisismiche, energetiche e di sicurezza;
elaborati grafici, piante e prospetti, documentazione catastale e, se necessario, autocertificazioni o pareri sostitutivi.
Tempi e decorrenza: l’attesa dei 30 giorni
Dopo la presentazione, i lavori non possono iniziare immediatamente: occorre attendere 30 giorni. In questo lasso di tempo il Comune può chiedere integrazioni o inibire l’intervento se mancano i requisiti.
Se entro i 30 giorni non arriva alcun provvedimento, vale il principio del silenzio-assenso, e l’intervento può essere avviato. Il titolo abilitativo conserva efficacia per un anno come termine di inizio lavori, pena la necessità di ripresentare la pratica.
Costi e oneri: diritti di segreteria, contributo di costruzione e parcella tecnica
Presentare una Super SCIA comporta diversi costi:
diritti di segreteria, variabili da Comune a Comune;
contributo di costruzione, che comprende oneri di urbanizzazione e, se dovuto, costo di costruzione e monetizzazioni;
parcella professionale del tecnico che redige il progetto, assevera la relazione e dirige i lavori;
eventuali spese aggiuntive per pareri di enti terzi o nulla osta paesaggistici.
Seguici anche su
[google news logo.3ac74af0]
[google news desktop it.2e223419]
Durata, proroghe e certificato di collaudo finale
La SCIA alternativa ha una validità ordinaria di tre anni: i lavori devono essere ultimati entro questo termine. Sono possibili proroghe in casi eccezionali, ad esempio per eventi straordinari o secondo le norme transitorie approvate dai Comuni.
Al termine dei lavori, il tecnico incaricato deve depositare presso lo SUE un certificato di collaudo finale, attestando la conformità dell’opera al progetto presentato e alle norme vigenti. Se l’intervento ha modificato la sagoma o la destinazione d’uso, occorre aggiornare anche la documentazione catastale.
Sanzioni per mancata presentazione o difformità rispetto alla SCIA
La mancata presentazione della SCIA alternativa quando obbligatoria, o la realizzazione di lavori difformi, comporta conseguenze rilevanti:
sanzioni amministrative pecuniarie proporzionate al valore dell’opera;
ordini di sospensione, demolizione o ripristino;
nei casi più gravi, l’amministrazione può dichiarare l’inefficacia del titolo abilitativo e segnalare l’abuso all’autorità giudiziaria.
La regolarizzazione è possibile solo tramite accertamento di conformità, con ulteriori costi e tempi.