In caso di mancata formazione della volontà assembleare è responsabile il condomino per il pericolo di rovina

In un edificio condominiale, l’obbligo di eseguire i lavori necessari a scongiurare il pericolo di rovina grava, in caso di mancata formazione della volontà assembleare, sul singolo condomino, indipendentemente dall’attribuibilità al medesimo della situazione pericolosa. Lo precisa la Cassazione, sezione terza penale, nella sentenza 14225 del 19 marzo 2025.
La vicenda processuale
La sentenza richiama principii giuridici del tutto ovvi, ma disinvoltamente disattesi da molti condòmini, come dimostra l’emblematica vicenda accaduta all’inizio del corrente anno. Dalla facciata del muro perimetrale posto al confine con il vialetto di ingresso all’edificio interno si erano staccati a più riprese dei frammenti di intonaco che soltanto per caso non avevano colpito i passanti. La situazione più eclatante riguardava un balcone, il cui proprietario si è prontamente attivato, salvo poi disinteressarsi delle residue situazioni di pericolo poiché era convinto che la irregolarità delle altre porzioni di facciata riguardassero unicamente il condominio.
La sentenza in commento rimette le cose a posto e ricorda che in un edificio condominiale l’amministratore non ha il potere di eseguire lavori che l’assemblea non abbia inteso approvare. Pertanto quando l’amministratore ha già vanamente provveduto a convocare l’assemblea, l’obbligo di eseguire i ·lavori necessari a scongiurare il pericolo di rovina grava, in caso di mancata formazione della volontà assembleare, sul singolo condomino, indipendentemente dalle sue responsabilità (sentenze Cassazione penale 50366 del 7 ottobre 2019 e 6596 del 17 gennaio 2008).
Conclusioni
Applicando tale principio, la Corte ha condannato il condomino malaccorto per il reato sanzionato dall’articolo 677 del Codice penale. Si può ricordare che a nulla è servita la giustificazione addotta dall’imputato, che si era difeso sostenendo di non aver potuto far eseguire i lavori a causa degli ostacoli frapporti da altra condomina che non aveva versato le spese a suo carico, ma non aveva dimostrato quanto gli competeva. L’occasione è utile per ricordare che in un caso molto simile la sentenza 50366/2019 della corte Suprema ha rilevato, nel caso di mancata formazione della volontà assembleare e di omesso stanziamento di fondi necessari per porre rimedio al degrado di una parte comune dalla quale derivi pericolo di crollo, l’amministratore del condominio non può essere chiamato a rispondere del reato di cui all’articolo 677 Codice penale, trattandosi di interventi che non ricadono nell’ambito del suo materiale potere e ricadendo in siffatta situazione su ogni singolo proprietario l’obbligo giuridico di rimuovere la situazione pericolosa, indipendentemente dall’attribuibilità al medesimo dell’origine della stessa (conforme Cassazione penale 21401 del 10 febbraio 2009).
